Art. 19.
(Poteri istruttori).

      1. Il difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza di cui all'articolo 16 o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, chiede informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.
      2. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti o qualora non li ritenga esaurienti, il difensore civico può:

          a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2;

          b) esaminare ed ottenere il rilascio di copia di qualunque documento relativo all'oggetto del proprio intervento, senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le spese sono a carico dell'amministrazione controllata;

          c) convocare con congruo preavviso il responsabile del procedimento o dell'ufficio

 

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competente per esaminare congiuntamente la pratica;

          d) convocare con congruo preavviso il responsabile del comportamento per avere i chiarimenti necessari.

      3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il difensore civico può convocare congiuntamente o separatamente le parti per tentare un'azione di mediazione sino al raggiungimento e alla formalizzazione dell'accordo.
      4. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito sulla base di atti esclusi dal diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché su atti segreti o comunque riservati.
      5. Restano salvi i limiti previsti per il diritto d'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n 801. Il difensore civico, nel caso gli venga opposto il segreto di Stato, richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.